ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE

STATUTO

Rari Nantes Patavium 1905

Associazione Sportiva Dilettantistica


Art. 1 – Denominazione e colori sociali

L’Associazione Sportiva Dilettantistica è denominata “Rari Nantes Patavium 1905 A.S.D.” (nel seguito indicata con la sigla RNP), fondata in Padova il 12 luglio 1905 come associazione sportiva e culturale senza scopo di lucro.  

I colori dell’Associazione sono il bianco e il nero. La bandiera è a strisce orizzontali alternate bianche e nere con stemma (croce rossa) della città di Padova nel riquadro superiore.

Art. 2 – Natura e scopi

L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività sportiva e associativa. E’ caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative.

L’Associazione ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione.

L’Associazione promuove e partecipa agli sport praticati sull’acqua, aderendo alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione sportiva riconosciuti del CONI, nel rispetto degli Statuti e delle norme di giustizia sportiva.

L’Associazione organizza attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, con particolare riferimento alla voga veneta.

La R.N.P. coopera con altre associazioni, società ed enti pubblici locali, nazionali e internazionali al fine di salvaguardare e diffondere la conoscenza degli sport natatori e remieri praticati nelle acque fluviali e lagunari e la conoscenza dei beni culturali e ambientali della Provincia di Padova e della Regione del Veneto.

L’Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nei settori: sportivo, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo, sociale e assistenziale, attività tutte svolte senza scopo di lucro.

L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente per lo sport dilettantistico.

Art. 3 – Durata e sede

L’associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall’art. 21 del presente statuto.    

La sede dell’Associazione è in Padova via Decorati al Valor Civile 2; nell’ambito della Provincia la sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.                                            

Art. 4 – Finalità sociali

Sono finalità di RNP: 

  1. la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell’attività sportiva dilettantistica nelle seguenti discipline: Voga alla Veneta, Canoa, SUP surfing e altre specialità remiere;
  2. la valorizzazione e salvaguardia della Voga alla Veneta quale disciplina sportiva tradizionale veneta e degli antichi mestieri che rendono possibile il mantenimento della flotta costituita da barche tradizionali venete;   
  3. l’organizzazione di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell’ambito del CONI, delle FSN, degli E.P.S.
  4. la promozione di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva in particolare delle attività remiere, l’organizzazione di corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;

Nel perseguimento delle finalità sociali può inoltre:

  1. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere, organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed esibizioni di specialità sportive diverse. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
  2. gestire un eventuale spaccio interno ad uso esclusivo dei Soci, per la somministrazione di alimenti pronti e bevande, quale punto d’incontro e luogo di aggregazione e socializzazione;
  3. in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale organizzare iniziative ed effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 5 – Soci

Sono soci le persone fisiche e giuridiche associate e divenute tali a seguito dell’accoglimento della domanda di iscrizione. Il numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, maggiorenni, che aderiscono allo Statuto.

I soci godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all’attività espletata dall’Associazione. 

I soci si classificano nelle seguenti categorie:

a) Socio ORDINARIO;

b) Socio BENEMERITO;

c) Socio SOSTENITORE.

a)  Sono Soci Ordinari coloro che praticano le attività sociali e sono in regola con il pagamento della quota d’iscrizione annuale fissata dal Consiglio Direttivo;

b)  Sono Soci Benemeriti coloro che vengono proposti dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea ordinaria dei Soci, la quale provvede alla loro nomina avendo acquisito speciali benemerenze nei confronti della RNP. 

 c)   Sono Sostenitori coloro che hanno apportato all’associazione un particolare sostegno economico, con il versamento di somme in denaro o donazioni di altro genere (beni immobili, imbarcazioni, attrezzature, ecc.), senza il godimento di alcun beneficio sociale. La loro nomina compete al Consiglio Direttivo.

I soci Benemeriti e Sostenitori possono essere invitati alle Assemblee sociali senza diritto a voto.

Art. 6 – Ammissione dei Soci 

  1. Per essere ammesso alla R.N.P. l’aspirante socio deve presentare domanda secondo le modalità e indicazioni stabilite dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, accettando di rispettare  Statuto e regolamenti di R.N.P. nonché le deliberazioni degli Organi sociali.  
  2. La domanda d’iscrizione, presentata compilando il modulo prestabilito in ogni sua parte, deve essere sottoscritta da due soci ordinari che garantiscano l’ineccepibile moralità dell’aspirante socio. 
  3.   Ogni domanda d’iscrizione alla R.N.P. viene vagliata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo che possono insindacabilmente respingerla.
  4.   La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro dei Soci. L’adesione alla R.N.P. è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
  5.   Il socio praticante attività sportiva è tenuto a depositare copia del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica secondo la vigente normativa ed in corso di validità.


Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno eguali diritti e cioè di:

  1. Frequentare i locali sociali, utilizzare gli impianti ed i servizi gestiti dall’ Associazione;
  2. Prendere parte con i colori sociali alle competizioni sportive o storico culturali promosse dalla Associazione e/o da altri Enti, se preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo;
  3. Partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Associazione;
  4. Intervenire e discutere alle Assemblee Generali, presentare proposte e/o reclami scritti al Consiglio Direttivo;
  5. Partecipare con il proprio voto alle delibere dell’Assemblea;
  6. Esercitare il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente;
  7. Esercitare il diritto di voto per l’elezione dei Revisori dei Conti se nominati;
  8. Assumere incarichi sociali nel rispetto del requisito di eleggibilità;
  9. Esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello Statuto Sociale.

I Soci R.N.P. sono tenuti:

  1. Al pagamento entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso;
  2. Al pagamento delle quote di frequenza annuale per la partecipazione alle attività;
  3.  All’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. 

La quota associativa non è rivalutabile, non è trasmissibile neppure in caso di morte e non va rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 8 – Tesserati, atleti dilettanti, altri partecipanti

I Tesserati sono i soggetti, non soci, ammessi a frequentare le strutture sociali, al fine di partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative sociali, essendo tesserati per una Federazione sportiva o Ente di promozione alla quale la R.N.P. risulta essere affiliata.

I Tesserati si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. atleti/e, allievi/e, partecipanti ai corsi di formazione sportiva e familiari dei partecipanti;
  2. Dirigenti, Tecnici, collaboratori sportivi, collaboratori gestione barche;
  3. Giudici, cronometristi, organizzatori di gare;

Tutti i partecipanti alle attività sociali devono essere in possesso di idoneo tesseramento, richiesto previo deposito di certificato di idoneità alla pratica sportiva, secondo la vigente normativa. Il tesseramento garantisce la copertura assicurativa antinfortunio per la pratica sportiva.

Per ottenere l’ammissione ogni aspirante al tesseramento, dovrà presentare apposita domanda alla Associazione; per gli aspiranti minori di età la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscriva la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della R.N.P. e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

L’aspirante tesserato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l’ammissione a tale qualifica e si impegna ad accettare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere del Consiglio Direttivo e dichiara di condividere le finalità della R.N.P.  Si impegna a versare la quota di tesseramento e la quota di frequenza. 

Art. 9 – Norme comuni pei i soci e i tesserati

Condizione indispensabile per essere Socio o Tesserato della R.N.P. è una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

L’Associazione RNP per i propri Soci e Tesserati partecipanti richiederà il tesseramento presso la Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva presso cui risulta essere affiliata, nei confronti delle quali riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare.

I Tesserati devono rispettare art. 6 punti: 1) 2) 3) 5) relativo ai soci, e comunque tutti hanno diritto:

1.   frequentare i locali, le attrezzature, gli impianti destinati in uso alla associazione;

2.    praticare gli sport e le attività sociali programmate, attenendosi ai regolamenti e norme previste per le singole discipline;

3.   prendere parte con i colori sociali, alle competizioni e alle manifestazioni sportive promosse dalla R.N.P. e altri enti sportivi.

Tutti i Soci e Tesserati hanno i seguenti doveri:

  1. mantenere in ogni luogo e occasione una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva; ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione;
  2. osservare le norme dello statuto, dei regolamenti ed in genere ogni provvedimento o deliberazione presi dagli organi sociali;
  3. non contrastare l’attività sociale e comportarsi correttamente nei confronti di singoli soci e tesserati:
  4. astenersi dal prendere parte con colori diversi da quelli RNP ad attività agonistiche di altre associazioni, salvo aver ottenuto preventiva autorizzazione dalla associazione;
  5. risarcire i danni eventualmente cagionati alla associazione, direttamente o a mezzo di altre persone invitate, nella misura fissata dagli organi sociali;
  6. onorare tempestivamente tutte le obbligazioni assunte nell’ambito delle varie attività sociali;
  7. non svolgere attività politica nei locali e spazi virtuali della associazione, negli impianti sportivi e nelle imbarcazioni della voga;
  8. non divulgare dichiarazioni o affermazioni denigratorie nei confronti della RNP e dei suoi organi sociali, con qualsiasi modalità.

Art. 10 – Cessazione dei Soci e Tesserati, provvedimenti disciplinari
1. Il Socio cessa di far parte della R.N.P.:

1.1 – Per dimissioni da Socio che vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;

1.2 – Per mancato rinnovo delle quote associative e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

1.3 – Per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle delibere prese dagli organi sociali; 

1.4 – Per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere le finalità dell’associazione; 

1.5 – Per decesso.

2. I provvedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Direttivo, il quale secondo la gravità del caso, potrà adottare una o più delle seguenti sanzioni: ù

2.1 – Avvertimento;

2.2 – Ammonizione;

2.3 – Diffida;

2.4 – Sospensione a tempo limitato;

2.5 – Radiazione dalla Società.

Tali provvedimenti saranno comunicati per iscritto al Socio indisciplinato, il quale potrà ricorrere entro venti giorni al Collegio dei Probiviri. Decorso tale termine, il Presidente della RNP dichiarerà esecutivi i provvedimenti.

In caso di esclusione o recesso il socio non ha diritto al rimborso delle quote versate.

Art 11 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’associazione:
a. L’Assemblea dei Soci;

b. il Consiglio Direttivo;

c. il Presidente;

d. Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);

e. Il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 – Norme in tema di Assemblea

  1. L’Assemblea è organo deliberativo composto da tutti i Soci, risultanti dal registro soci, in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
  2. L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, su iniziativa del Consiglio Direttivo, mediante avviso contenente l’ordine del giorno da affiggere all’interno dei locali dell’associazione e/o attraverso pubblicazione nel sito web ufficiale e con comunicazione diretta, con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea.
  3. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l’ordinaria, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio Direttivo, del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.
  4. L’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l’Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti. (metà più uno)
  5. L’assemblea dei soci in seconda convocazione deve tenersi almeno mezz’ora dopo la prima convocazione.
  6. La partecipazione del socio all’Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un Socio ad un altro Socio. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni.
  7.  Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. L’elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti avviene a scrutinio segreto.
  8. L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene presieduta dal Presidente RNP o da persona proposta dal Consiglio Direttivo e nominata dall’Assemblea; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
  9. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (con partecipazione a distanza di uno o più associati mediante collegamenti audio e/o video, via webinar/Skype) purché tale modalità sia indicata espressamente nella convocazione. In tal caso il luogo di svolgimento della riunione deve considerarsi quello in cui è presente il Presidente. Della modalità telematica dovrà essere dato atto nel verbale della riunione e dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il verbalizzatore della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  2. Che sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  4. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13 – L’Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

  1. l’elezione del Presidente;
  2. l’elezione di sei componenti del Consiglio Direttivo; l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico; l’elezione del Collegio dei Probiviri;
  3. il rinnovo delle cariche sociali nei casi di dimissioni o decadenza del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente; in tal caso l’Assemblea sarà convocata entro 30 giorni dalle dimissioni e dovrà effettuarsi nei 15 giorni successivi;
  4. l’integrazione degli organi sociali nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti inferiore alla maggioranza; in tal caso si procederà all’elezione dei nuovi componenti in occasione della prima Assemblea ordinaria utile;
  5. l’approvazione delle linee generali del programma di attività proposte dal Consiglio Direttivo per l’esercizio successivo;
  6. l’esame e l’approvazione del rendiconto economico – finanziario consuntivo e la Relazione tecnico-morale del Presidente, accompagnati dalla Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);
  7. l’esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell’Associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
  8. La nomina del Presidente Onorario e dei Soci d’Onore, secondo le indicazioni del Regolamento interno, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – L’Assemblea Straordinaria

  1. L’Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:
  1. modifiche allo statuto; 
  2. scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
  3. altre materie riservate per legge alla sua competenza.
  4. L’Assemblea Straordinaria nel caso di scioglimento o liquidazione delibererà con il voto favorevole di 3/5 dei presenti se costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, delibererà con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 15 – il Presidente

  1. Il Presidente viene eletto tra i soci di RNP;
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di RNP e ne firma tutti gli atti ufficiali con i poteri attinenti all’ordinaria amministrazione. 
  3. Può aprire uno o più conti correnti intestati a Rari Nantes Patavium 1905 ASD per la gestione dei mezzi finanziari di RNP. Può delegare la firma di tali conti al Vice-presidente o al Segretario-Tesoriere
  4. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei soci e sovrintende in particolare all’attuazione delle relative delibere. Nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
  5. Può attribuire deleghe al Vice-Presidente ed ai Consiglieri per la trattazione di singoli affari, con incarichi transitori o permanenti.
  6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice-Presidente.
  7. Nei casi di impedimento definitivo, il medesimo Vice-Presidente è tenuto alla convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche, nei termini previsti dal presente statuto.
  8. In tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo, il Presidente continua ad esercitare l’ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche.


Art. 16  – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell’associazione. 
  2. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei consiglieri eletti fra i Soci, e dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
  3.  Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere, e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri in ordine all’ attività svolta dall’ associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).
  4. E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti.  
  5. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell’incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.
  6. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 2 (due) mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesta da un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice-Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice.
  7. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’assemblea sociale non approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo; quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a tre.
  8. Le riunioni possono svolgersi anche in via telematica (con partecipazione a distanza di uno o più associati mediante collegamenti audio e/o video, via webinar/Skype) purché tale modalità sia indicata espressamente nella convocazione. In tal caso il luogo di svolgimento della riunione deve considerarsi quello in cui è presente il Presidente. Della modalità telematica dovrà essere dato atto nel verbale della riunione e dovranno in ogni caso essere soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il verbalizzatore della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
  2. Che sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
  4. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo è competente in particolare a:

  1. Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci; 
  2. Predisporre e approvare il Preventivo annuale; 
  3. Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea.
  4. Redigere il rendiconto economico – finanziario da sottoporre all’Assemblea;
  5. Compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea.
  6. Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale.
  7. Formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  8. Deliberare sulla sospensione e/o la radiazione dei Soci.
  9. Nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari.
  10. Favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione.

Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Al termine del mandato gli eletti possono essere riconfermati. 

E’fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art .17 – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

II Collegio dei Revisori dei Conti, o Revisore Unico (se nominato) è formato da 3 (tre) componenti eletti dall’Assemblea, ha il compito di vigilare sull’amministrazione e sul patrimonio della RNP.

Nel suo ambito il Collegio elegge il Presidente che deve essere esperto contabile.

L’Assemblea può deliberare la nomina di un Revisore Unico, che dovrà essere un esperto contabile.


Art. 18  – Collegio dei Probiviri
Ogni controversia tra i Soci, o tra i Soci e l’Associazione in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, nonché in ordine a tutta la gestione, dovrà essere deferita al giudizio dei Probiviri che giudicheranno ritualmente senza formalità di procedura.

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti eletti dalla Assemblea dei soci.  
Nel suo ambito il Collegio elegge il Presidente.

Art. 19 – Patrimonio                                            
Le entrate della RNP sono costituite da:

  1. Quote associative di ammissione a Socio, quote annue e quote di frequenza;
  2. Quote associative annue dei Tesserati e quote di frequenza ai corsi.
  3. Contribuzioni elargite da Soci o da terzi.
  4. Ogni altra entrata finalizzata agli scopi sociali, proveniente da Enti pubblici e Privati.

Il patrimonio della RNP è costituito da tutti i beni e i diritti acquisiti in proprietà della RNP per qualsiasi titolo, ivi compresi:

  1. I trofei aggiudicati;
  2. gli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
  3. i beni immobili e mobili appartenenti alla RNP quali imbarcazioni, trofei, attrezzature varie ecc..
  4. i depositi bancari e/o postali.

Art. 20  – Rendiconto economico e finanziario
Il rendiconto economico e finanziario comprende l’esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

Il rendiconto economico e finanziario approvato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica / finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. 

All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21  – Scioglimento della Società
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 14 punto 2. Lettera a) sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, a fini sportivi o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 22 –  Disposizione finale
Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni e le norme previste dalle leggi del settore sportivo dilettantistico.