Statuto - Rari Nantes Patavium 1905

Vai ai contenuti

Menu principale:

Statuto

La Società > Associazione

STATUTO


Statuto dell’Associazione Sportiva Dilettantistica

“Rari Nantes Patavium 1905” A.S.D.



Costituzione e scopi


Art. 1


 L’Associazione è denominata  “Rari Nantes  Patavium  1905” A.S.D. (nel seguito indicata con la sigla RNP) fondata in Padova  il 12 luglio 1905 come associazione sportiva e culturale senza scopo di lucro.

La sede  dell’ Associazione è attualmente in Padova via Decorati al Valor Civile 2

I colori dell’Associazione sono il bianco e il nero. La bandiera è a strisce orizzontali alternate bianche e nere con stemma (croce rossa) della città di Padova nel riquadro superiore verso l’asta, può legarsi il nastro tricolore con la scritta  “R.N.P. 1905”.

L’Associazione ha lo scopo di promuovere e partecipare agli sport praticati sull’acqua, aderendo eventualmente alle Federazioni sportive competenti, organizzare attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali.
Cooperare con altre associazioni, società o enti pubblici locali, nazionali e internazionali al fine di salvaguardare e diffondere la conoscenza degli sport natatori e remieri e la conoscenza  dei beni culturali e ambientali.

L’associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale e organizzativa, aderisce all’A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport -, Ente di promozione Sociale iscritto al Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 22.10.1975 n. 10.13014/12000, accettandone lo statuto e né adotta la tessera nazionale quale tessera sociale ed impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e alle direttive del CONI e dell’ AICS.

Art 2


L’associazione ha  durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei Soci, come previsto dall’art. 25 del presente statuto. L’associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nel settori sportivo,  dilettantistico,  artistico,  culturale, musicale,  ambientale, editoriale, ricreativo e assistenziale, senza finalità di lucro.

Le entrate della RNP sono costituite da:

       a    Quote associative di ammissione a Socio e annue.
       b    Contribuzioni elargite da Soci o da terzi.
       c    Ogni altra entrata finalizzata agli scopi sociali.

 Il patrimonio della RNP è costituito da tutti i beni e i diritti che siano diventati di proprietà della  RNP per qualsiasi titolo, ivi compresi:

       a    I trofei aggiudicati.
       b    Gli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva.
       c    I beni immobili e mobili appartenenti alla RNP quali imbarcazioni, trofei, attrezzature varie ecc..

 E’ fatto divieto di distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione  e  di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione.
(vedi Art 10  Patrimonio Sociale)




Art. 3


  L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è aperta a tutti  coloro che intendono praticare l’attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative. L’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.
 
 In particolare i fini istituzionali dell’associazione sono:

a)  lo sviluppo, la promozione, l’organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico:
    Voga alla Veneta – Canoa – SUP surfing e altro nelle specialità ad esso/a appartenenti in tutte le forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale;
b) Promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali.
c) Gestire impianti,  propri o di terzi, adibiti a palestre, campi o strutture sportive di vario genere organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità sportive. Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione  per operatori sportivi.
d) Gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei Soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande che diventi il punto d’incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell’associazione.
e) In modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei Soci.


Art. 4


 Il numero dei Soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi. Fino al compimento del 14 anno di età  il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18 anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l’effettività del rapporto associativo medesimo.

 La R.N.P. è composta dai seguenti Soci

                a)   Allievi
                b)   Atleti
                c)   Ordinari
                d)   Benemeriti

 Sono Soci Allievi coloro che, non avendo compiuto il diciottesimo anno d'età, hanno diritto alla riduzione della quota d’iscrizione annua fissata dal Consiglio Direttivo.

 Sono Soci Atleti coloro che sono tesserati presso le rispettive Federazioni e hanno diritto alla riduzione della quota d’iscrizione annua fissata dal Consiglio Direttivo

 Sono Soci Ordinari coloro che, avendo raggiunto la maggiore età a  termini di legge, sono in regola col pagamento della quota d’ iscrizione annua fissata dal Consiglio Direttivo.

 Sono Soci Benemeriti coloro che proposti dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea ordinaria dei Soci e da questa nominati, abbiano speciali benemerenze nei confronti della  RNP. Possono essere nominati soci benemeriti anche Istituzioni Pubbliche, Enti morali, persone giuridiche e le associazioni in genere, sia di diritto pubblico sia privato.

 Sono Sostenitori (non Soci)  coloro che hanno apportato all'associazione un particolare sostegno economico, con il versamento di somme di denaro o donazioni di altro genere (beni immobili, imbarcazioni, attrezzature, ecc.), senza il godimento di alcun beneficio sociale. La loro nomina compete al Consiglio Direttivo.



Art. 5


 Per essere ammessi a Socio R.N.P. è necessario presentare domanda di ammissione all’associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

a)    l'aspirante Socio deve inoltrare domanda d’iscrizione al Consiglio Direttivo compilando il modulo prestabilito in ogni sua parte (nome e cognome, luogo e data di nascita, (codice fiscale) residenza e recapiti. sottoscritto da due Soci ordinari che ne garantiscano l'ineccepibile moralità. La domanda per un minore va presentata da chi esercita la patria potestà.
b)    dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali

Ogni domanda d’iscrizione alla R.N.P. viene vagliata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo che possono insindacabilmente respingerla.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione all’elenco Soci, dà diritto a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “Socio”. L’adesione alla R.N.P. è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del Socio.

Art.6


Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo Socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’ Associazione, entro i 30 giorni successivi all’iscrizione del Socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.
In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei  Probiviri.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Art.7


Tutti i Soci hanno eguali diritti e cioè di:
1. Frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall' Associazione
2.Prendere parte alle competizioni sportive promosse dall' Associazione e da altri Enti sotto i nostri colori  sociali.
3.Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4.Intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al Consiglio  Direttivo
5.Partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di  Socio
6. Di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio  Direttivo
7.Essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di  eleggibilità
8.Esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto  Sociale

I Soci con la domanda d’ iscrizione, eleggono domicilio, per i rapporti sociali, la sede dell’Associazione.


Art. 8


I Soci  R.N.P. sono tenuti:
1.Al  puntuale pagamento entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo della quota associativa annuale, uguale per tutti i Soci e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
2.Al puntuale pagamento della quota aggiuntiva annuale per il pagamento di corrispettivi  specifici.
3.All’osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa  sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
La quota associativa non è rivalutabile ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte e non va rimborsata né al socio dimissionario, né al Socio radiato.
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.



Art. 9


Il Socio cessa di far parte della  R.N.P.:
a.Per dimissioni.
b.Per mancato rinnovo delle quote associative e d’ iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
c.Per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle delibere prese dagli organi sociali.
d.Per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione.
e.Per radiazione.
f.Per decesso.

I provvedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Direttivo, il quale secondo la gravità del caso, potrà adottare una o più delle seguenti sanzioni:

a.Avvertimento;
b.Ammonizione;
c.Diffida;
d.Sospensione a tempo limitato;
e.Espulsione dalla Società

Tali provvedimenti saranno comunicati per iscritto al Socio indisciplinato, il quale potrà ricorrere entro venti giorni al Collegio dei Probiviri. Decorso tale termine, il Presidente della RNP dichiarerà esecutivi i provvedimenti non o tardivamente impugnati.

Patrimonio sociale

Art. 10


Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1.Da beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà della  R.N.P.
2.Da contributi,  erogazioni,  donazioni e lasciti diversi effettuati da Soci, da privati o da Enti.
3.Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell’associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

1.Dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività  sociali.
2.Dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa.
3.Da ogni eventuale entrata che concorra a incrementare l’attivo sociale.
4.Donazioni ed elargizioni da sostenitori.
5.Dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai Soci, dalla vendita ai Soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva e da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Rendiconto economico e finanziario


Art. 11


Il rendiconto economico e finanziario  comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere sottoposto all’approvazione dell'Assemblea entro cinque mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario approvato dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei Conti  deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica / finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale. All’associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione  nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.


Organi dell’Associazione



Art. 12


Sono organi dell’associazione:

L’Assemblea dei Soci.
il Consiglio Direttivo.
il Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Probiviri.

Assemblea


Art. 13


L'Assemblea dei Soci R.N.P. è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annuale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un Socio ad un altro Socio.
L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.
Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei locali dell’associazione e con comunicazione diretta, con almeno 10  giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea.
La seconda convocazione può aver luogo anche mezz'ora dopo la prima.

Art. 14


L'Assemblea ordinaria della R.N.P. è convocata almeno una volta all’anno entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Essa:
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale.
- Approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo.
- Delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

Art. 15


L'assemblea straordinaria della  R.N.P. è convocata:
- Quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario
- Su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Soci.
L'Assemblea dovrà essere convocata entro  20  giorni dalla data in cui viene richiesta.
Essa delibera sullo scioglimento dell’associazione con le  modalità specificate dall’art. 17..                                           Sulle modifiche dello Statuto.
Su argomenti di carattere straordinario sottoposti all’ approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 16


In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste   all' ordine del giorno.
 

Art. 17


Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione della  R.N.P., è indispensabile in prima convocazione la presenza di almeno il 50 %, dei Soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione, che è validamente  costituita  qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 18


Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.
Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 19


L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario  nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.



Consiglio direttivo



Art. 20


Il Consiglio Direttivo è composto di  7 (sette) consiglieri  eletti fra i Soci, e dura in carica 4 (quattro) anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali  (tradizionalmente in autunno).
Al termine del mandato gli eletti possono essere riconfermati. E’ fatto divieto ai  componenti del Consiglio Direttivo dell’associazione di ricoprire cariche sociali  in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21


Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all' attività svolta dall’ associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.).
E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri membri fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti  l’espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.


Art. 22


Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 2 (due) mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o sia richiesta  da un terzo dei Consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo  sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:
a)Quando l'assemblea sociale non approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
b)Quando il totale dei suoi  componenti sia ridotto a tre.

Art. 23


Il Consiglio Direttivo deve:
-Redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate                                                                                                                   dall'Assemblea dei Soci.
- Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- Redigere il rendiconto economico – finanziario.
- Compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea.
- Approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l’ attività sociale.
- Formulare il regolamento interno da sottoporre all’approvazione dell'Assemblea.
- Deliberare sulla  sospensione e/o la radiazione dei Soci.
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell’ Associazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.


Presidente



Art. 24


Il Presidente e, in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta la R.N.P. nei confronti dei terzi e in giudizio, ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento, cura l’esecuzione delle delibere delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Collegio dei revisori dei conti


II Collegio dei Revisori dei Conti é formato da 3 (tre) eletti , fra i Soci atleti ed ordinari, ed ha il compito primario di vigilare sull'amministrazione e sul patri_monio della RNP.
Nel suo ambito il Collegio elegge il Presidente.


Collegio dei Probiviri


Ogni controversia tra i Soci, o tra i Soci e l' Associazione in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine a tutta la gestione, dovrà essere deferita al giudizio dei Probiviri che giudicheranno irri_tualmente senza formalità di procedura.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre eletti.  
Nel suo ambito il Collegio elegge il Presidente.


Scioglimento della Società


Art. 25


In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 17 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, esso sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, a fini sportivi o a fini  di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Disposizione finale


Art. 26


Per quanto non compreso nel presente  Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti. E’ indicativo il riferimento storico dei precedenti Statuti R.N.P.
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal Consiglio Direttivo.

 
Torna ai contenuti | Torna al menu