Rari Nantes Patavium 1905


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Statuto

Associazione

RARI NANTES PATAVIUM 1905
Associazione sportiva e culturale legalmente riconosciuta


STATUTO

Padova, marzo 1998



TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO – COLORI SOCIALI


Art. 1
(Costituzione)

L’associazione è denominata “RARI NANTES PATAVIUM1905” (nel seguito indicata con la sigla RNP), fondata il 12 luglio 1905 come associazione sportiva e culturale senza scopo di lucro.


Art. 2
(Sede)

La sede dell’associazione è in Padova, via Decorati al Valor Civile n. 2.


Art. 3
(Durata)

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.


Art. 4
(Scopo)

L’associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di:

- promuovere e partecipare agli sport da praticare sull’acqua aderendo eventualmente alle Federazioni sportive competenti;
- organizzare attività e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali; nonché gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
- organizzare corsi di voga alla veneta finalizzati prevalentemente alla lettura e allo studio del territorio locale e più in generale all’educazione e alla cultura ambientale;
- cooperare con altre associazioni, società o enti pubblici locali, nazionali ed internazionali, al fine di salvaguardare e diffondere la conoscenza dei beni culturali e ambientali.


Art. 5
(Colori sociali)

I colori dell’associazione sono il bianco e il nero. La bandiera è a strisce orizzontali alternate bianche e nere, con lo stemma della città di Padova nel riquadro superiore verso l’asta; è legata col nastro tricolore nazionale recante la scritta “RNP 1905”.


Art. 6
(Soci)

La RNP è composta dai seguenti soci:

a) allievi;
b) atleti;
c) ordinari;
d) benemeriti;
e) sostenitori.

Il diritto di voto spetta ai soci atleti, ordinari, benemeriti e sostenitori


Art. 7
(Definizione delle categorie di soci e procedura d’ammissione degli stessi)

Sono soci allievi coloro che , non avendo compiuto il diciottesimo anno d’età, hanno diritto alla riduzione della quota annua associativa fissata dal Consiglio Direttivo.
Sono soci atleti coloro che sono tesserati presso le rispettive Federazioni e hanno diritto alla riduzione della quota associativa.
Sono soci ordinari coloro che, avendo raggiunto la maggiore età a termini di legge, sono in regola col pagamento della quota associativa piena entro i termini della data del 30 aprile di ogni anno.
Sono soci benemeriti coloro che proposti dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea ordinaria dei soci e da questa nominati, abbiano speciali benemerenze nei confronti della RNP. Possono essere nominati soci benemeriti anche Istituzioni pubbliche, Enti morali, persone giuridiche e le associazioni in genere, sia di diritto pubblico sia privato.
Sono soci sostenitori coloro che abbiano apportato all’associazione un particolare sostegno economico, con il versamento di somme di denaro o donazioni di altro genere (beni immobili, imbarcazioni, attrezzature, ecc.), senza il godimento di alcun beneficio sociale. La loro nomina compete all’Assemblea ordinaria su segnalazione del Consiglio Direttivo.
La procedura d’ammissione è la seguente:

a) l’aspirante socio deve inoltrare domanda d’iscrizione al Consiglio Direttivo compilando il modulo prestabilito sottoscritto da due soci ordinari che ne garantiscano l’ineccepibile moralità. La domanda per un minore va presentata da chi esercita la patria potestà;
b) ogni domanda, depositata in segreteria, viene esaminata dal Consiglio stesso, il quale in seduta legalmente costituita, delibera sull’ammissione del nuovo socio. In caso di mancato assenso, il Consiglio non è tenuto a motivare le cause della delibera;
c) in caso di accettazione, la segreteria invita l’aspirante socio a versare, entro trenta giorni, la quota d’iscrizione e quella associativa annua;
d) il nuovo socio, espletati i versamenti, riceve la tessera dell’Associazione e copia dello Statuto.


Art. 8
(Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali gestiti dalla RNP e di godere dei beni e dei servizi loro offerti dalla stessa; gli stessi soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, e tutti i regolamenti speciali emanati dal Consiglio Direttivo. Inoltre i soci hanno il dovere di difendere il buon nome della RNP e di contribuire, con il volontariato, alla conservazione dei beni patrimoniali della RNP.


Art. 9
(Disciplina interna)

Sarà soggetto a provvedimento disciplinare il socio che:

a) commette atti disonorevoli o immorali;
b) nuoce al decoro, agli interessi o al buon andamento della RNP;
c) danneggia moralmente o materialmente un consocio;
d) commette atti di insubordinazione nei confronti di consiglieri responsabili o degli stessi organi sociali;
e) tiene condotta incivile;
f) danneggia, anche colposamente, il patrimonio della RNP rifiutando i dovuti indennizzi;viola il presente Statuto.

I provvedimenti disciplinari sono di competenza del Consiglio Direttivo, il quale a seconda della gravità del caso, potrà adottare una o più tra le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- sospensione a tempo determinato dagli incarichi sociali, dalle assemblee e dal godimento dei diritti;
- espulsione dalla RNP.

Tali provvedimenti saranno comunicati per iscritto al socio indisciplinato, il quale potrà ricorrere entro venti giorni avverso agli stessi avanti al Collegio dei Probiviri. Decorso tale termine, il Presidente della RNP dichiarerà esecutivi i provvedimenti non o tardivamente impugnati. I provvedimenti divenuti esecutivi saranno affissi all’Albo Sociale per un periodo non inferiore a quindici giorni.


TITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 10
(Assemblee ordinarie e straordinarie)

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie; entrambe sono costituite dai soci atleti, ordinari, benemeriti, e sostenitori in regola con il pagamento della quota per l’anno sociale in corso e con anzianità di sodalizio non inferiore a tre mesi.

L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) approva i bilanci di previsione e a consuntivo;
b) elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
c) esprime il suo parere e può deliberare su problemi sottoposti al suo esame dal consiglio Direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera su:

a) modifiche dello Statuto;
b) eventuale scioglimento della RNP;
c) problemi ritenuti urgenti dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea viene convocata dal Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo, anche in luogo diverso dalla sede legale. La convocazione dell’assemblea deve essere notificata ai soci almeno otto giorni (salvo quanto previsto negli artt. 24 e 35) prima della data fissata, a mezzo avviso scritto con indicazione del giorno, mese, anno ora e luogo dell’adunanza e argomenti all’ordine del giorno. Nello stesso avviso sono previste due convocazioni a distanza di mezz’ora l’una dall’altra.
L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida quando vi sia una partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’assemblea di norma è presieduta dal Presidente della RNP o dal vicepresidente, salvo che in sede di nomina del Consiglio Direttivo, in cui essa dovrà essere presieduta da un Presidente nominato al momento dall’assemblea stessa, assieme ad un segretario e a due scrutatori. In questo caso gli scrutatori assistono nello spoglio il Presidente e controfirmano con il Presidente e il segretario il verbale dell’assemblea.
Le votazioni per il rinnovo degli organi della RNP sono a scrutinio segreto. Vengono eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale l’anzianità di sodalizio. I soci aventi diritto a partecipare alle assemblee possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta, da riportarsi sul proprio avviso di convocazione.
L’assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione è valida quando vi sia una partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto.
Non possono partecipare alle assemblee i soci sottoposti a provvedimenti disciplinari. Non possono candidarsi né essere eletti coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal CONI o da una Federazione sportiva.


Art. 11
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’assemblea ordinaria dei soci. I soci eletti restano in carica quattro anni.
Il Consiglio al completo elegge trai suoi componenti:

a) il Presidente;
b) il Vicepresidente;
c) il Segretario;
d) il Tesoriere;
e) il Capocantiere;
f) il Direttore Sportivo;
g) gli Addetti alle manifestazioni sportive e culturali.

Le cariche possono essere cumulative.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi sociali e provvede pertanto all’amministrazione ordinaria della RNP.

Ad esso spettano, in via esemplificativa, i seguenti compiti:

- fare osservare lo Statuto;
- redigere i regolamenti sportivi e culturali della RNP;
- reperire i contributi per il raggiungimento degli scopi sociali;
- indicare le date di convocazione delle assemblee dei soci;
- determinare annualmente la quota di iscrizione e le quote associative;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo;
- nominare Commissioni.

Tutti i membri del Consiglio sono responsabili in solido del buon andamento della RNP. I loro incarichi sono onorifici e sono forniti a titolo gratuito.
Il Consiglio si riunisce di norma, almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente, con l’indicazione dell’ordine del giorno. Il Presidente comunque potrà riunirlo ogni qual volta lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
L’avviso di convocazione deve essere diramato dal segretario almeno sette giorni prima della data dell’adunanza: in caso d’urgenza, a mezzo telefono o con telegramma, almeno un giorno prima.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche i Revisori dei Conti, i quali esprimeranno nelle discussioni il loro parere non vincolante.
Se durante il mandato del Consiglio dovessero essere dimissionari uno o più consiglieri, fino ad un massimo di tre, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro reintegrazione nel rispetto della graduatoria delle ultime elezioni entro trenta giorni.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro consiglieri (numero legale); per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Se nel Consiglio dovesse mancare il numero legale, allora verrà convocata l’assemblea ordinaria dai Revisori dei Conti, entro trenta giorni, per l’elezione di un nuovo Consiglio.


Art. 12
(Presidente e vice-Presidente)

Il Presidente e, in sua assenza, il vice-Presidente, rappresenta legalmente la RNP nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione delle delibere delle assemblee e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.


Art. 13
(Segretario)

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; provvede alla conservazione dell’originale dello Statuto e di tutti i libri e documenti sociali.


Art. 14
(Tesoriere)

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative e di eventuali contributi; sovrintende alla amministrazione della RNP e alla conservazione del patrimonio sociale; effettua i pagamenti a seguito di delega del Presidente.


Art. 15
(Capocantiere)

Il Capocantiere provvede alla manutenzione, alla pulizia, ed al restauro delle imbarcazioni nella disponibilità della RNP, nonché sovrintende alla conservazione ed al buon funzionamento di tutte le attrezzature, arnesi da lavoro e materiali di consumo. Per l’esecuzione di detto incarico egli può avvalersi della collaborazione dei soci.


Art. 16
(Direttore sportivo – Commissioni sportive)

Il Direttore sportivo propone al Consiglio Direttivo le Commissioni sportive.
Queste, presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Direttore sportivo, sono formate da soci esperti od appassionati della disciplina, nonché dai tecnici e dagli allenatori incaricati di seguire la disciplina medesima.
Le Commissioni rimangono in carica quattro anni, al pari del Consiglio Direttivo. Ad esse è affidato il compito di coadiuvare il Direttore sportivo nella migliore gestione dell’attività agonistica del settore. In particolare le Commissioni provvedono all’avvio e alla istruzione dei giovani atleti, all’organizzazione delle attività delle squadre agonistiche, compresi allenamenti, competizioni e trasferte.


Art. 17
(Addetti alle manifestazioni sportive e culturali)

L’addetto alle manifestazioni sportive, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, organizza gare sociali e gare agonistiche di imbarcazioni tra società e altre associazioni.
L’addetto alle manifestazioni culturali organizza mostre, conferenze, dibattiti, incontri, ecc. e tutte le altre attività remiere non-agonistiche, comprese le manifestazioni folcloristiche e le gite sociali, a seguito di collaborazione con Comuni o altri Enti interessati. Inoltre cura le pubbliche relazioni con la stampa e con la televisione.


Art. 18
(Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre eletti, fra i soci atleti ed ordinari, ed ha il compito di vigilare sull’amministrazione e sul patrimonio della RNP.
Nel suo ambito il Collegio elegge il Presidente.


Art. 19
(Collegio dei Probiviri)

Ogni controversia tra i soci, o tra soci e l’associazione in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine a tutta la gestione, dovrà essere deferita al giudizio dei Probiviri che giudicheranno irritualmente senza formalità di procedura.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre eletti, fra i soci atleti ed ordinari che abbiano compiuto il trentesimo anno di età ed abbiano un’anzianità sociale di almeno cinque anni. Nel suo ambito il Collegio elegge il Presidente.


TITOLO III
GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE


Art. 20
(Bilanci)

La gestione economica della RNP è ripartita in singole annate solari ed è condotta secondo bilanci che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre. Di ogni gestione viene redatto anche il bilancio consuntivo corredato da una nota integrativa del Consiglio Direttivo e da una relazione dei Revisori dei Conti, che sarà sottoposto all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.


Art. 21
(Anno sociale – quota associativa)

L’anno sociale decorre dal 1° maggio al 30 aprile.
La quota associativa è annuale e deve essere pagata:

a) per i nuovi soci, entro trenta giorni dalla data della loro ammissione alla RNP:
b) per i rinnovi, entro il 30 aprile di ogni anno.

Sono possibili differenziazioni di quota per certe categorie di soci.
Il socio che, senza alcuna comunicazione scritta di recesso, non provveda al pagamento della quota entro il 30 aprile verrà sospeso dal Consiglio da ogni diritto; sarà reintegrato se provvederà al pagamento entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Non è ammessa alcuna riduzione della quota associativa annuale se l’iscrizione o il rinnovo avviene a stagione inoltrata.
La quota è intrasmissibile e non è rivalutabile.


Art. 22
(Entrate e patrimonio)

Le entrate della RNP sono costituite da:

a) quote associative di ammissione a socio e annue;
b) contribuzioni elargite da soci o da terzi;
c) ogni altra entrata finalizzata agli scopi sociali.

Il patrimonio della RNP è costituito da tutti i beni ed i diritti che siano divenuti di proprietà della RNP per qualsiasi titolo, ivi compresi:

a) i trofei aggiudicati;
b) gli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva;
c) i beni immobili per destinazione e mobili appartenenti alla RNP quali imbarcazioni, attrezzature varie, ecc.

È fatto divieto di distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.


Art. 23
(Libri sociali e documenti contabili)

Saranno conservati presso la sede sociale i seguenti libri sociali:

a) Statuto;
b) verbali delle Assemblee;
c) verbali del Consiglio Direttivo;
d) verbali dei Revisori dei Conti;
e) verbali dei Probiviri;
f) verbali delle Commissioni sportive;
g) contratti, fatture, ricevute, quietanze ed ogni altro documento contabile;
h) elenco dei soci aggiornato.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 24
(Modifiche dello statuto)

Il presente Statuto potrà essere modificato da una apposita assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno la metà dei soci atleti, benemeriti, sostenitori ed ordinari, dopo aver ricevuto esplicita approvazione in merito dalla FICK per quanto riguarda il solo settore sportivo per il quale è affiliata.
Le modifiche avverranno con la seguente procedura:

a) convocazione dell’assemblea straordinaria a mezzo avviso scritto almeno quindici giorni prima della data fissata;
b) dichiarazione del Presidente della RNP della validità dell’assemblea straordinaria, tramite la constatazione della partecipazione della metà più uno degli aventi diritto al voto;
c) votazione degli emendamenti che si intendono apportare allo Statuto a maggioranza relativa dei presenti.


Art. 25
(Scioglimento della RNP)

Lo scioglimento della RNP potrà avvenire in ogni momento per delibera dell’assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci atleti e ordinari.

La delibera di scioglimento della RNP sarà valida ed esecutiva qualora sia approvata nell’apposita assemblea straordinaria da almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto.
La stessa assemblea straordinaria delibererà la nomina di tre liquidatori, che eleggeranno al loro interno un Presidente, il quale dirigerà le riunioni ed avrà la legale rappresentanza della RNP.
I liquidatori provvederanno al realizzo delle attività necessarie all’estinzione di eventuali passività e predisporranno la donazione ad Enti pubblici, salvo il rispetto di quanto eventualmente disposto dai singoli donatori.
Tutti gli atti liquidativi comporranno il bilancio di chiusura da sottoporre all’approvazione di una successiva assemblea straordinaria, dopo la quale si liquiderà ogni conseguente atto economico entro sei mesi. I liquidatori risponderanno del loro operato nei confronti dei soci e di eventuali terzi.
Il patrimonio dell’associazione verrà devoluto ad un’altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 26
(Vincolo di giustizia e clausola compromissoria)

La RNP in quanto affiliata alla Federazione Italiana Canottaggio, osserva e farà osservare ai propri iscritti il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria di cui allo Statuto Federale. I soci poi si impegnano, ai sensi e per effetti degli artt. 58 e 59 dello statuto della FICK, a non adire altre Autorità che non siano quelle dell’Associazione e della FICK per tutela dei loro diritti ed interessi sportivi ed associativi nell’ambito dell’Associazione stessa. L’inosservanza della presente clausola compromissoria comporta la radiazione dall’Associazione.
La RNP accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari della FICK per quanto riguarda il settore sportivo per il quale è affiliata.

Questo statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci il 21 febbraio 1998 e legalizzato dal Notaio Dott. Roberto Agostani, iscritto al collegio Notarile di Padova, con Repertorio n. 4818, Raccolta n. 600.



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